Post n. 4 Le norme di garanzia di genere

 Premessa

Proseguiamo con questo post nel tradizionale impegno di Aspettare stanca di seguire le leggi elettorali dei vari livelli con particolare attenzione ai meccanismi che ostacolano o favoriscono la presenza delle donne nelle assemblee elettive, anche come cartina di tornasole per giudicare sulla democraticità del sistema elettorale.

Per il riepilogo di quanto, anche con l’aiuto di questo BLOG, l’associazione ha fatto, a partire dalla richiesta della pubblicazione delle liste di candidati e candidate sul sito del Ministero dell’interno, ora previsto per legge, leggi in presentazione-di-aspettare-stanca

Le varie nuove disposizioni per l’elezione della Camera e quella del Senato sono analoghe, con poche differenze collegate al fatto che per il Senato è stato necessario rispettare l’articolo 57 della Costituzione, che prevede che il Senato è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono analoghe anche le norme di garanzia di genere o quote rosa, con l’eccezione dell’elezione nei collegi esteri, per i quali non sono previste, e di pochi altri particolari. (art. 18-bis, TU Camera; art. 9 TU Senato)

Le disposizioni si adeguano all’articolo 51 Cost. , che prevede l’accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne in condizioni di parità e la promozione con appositi provvedimenti delle pari opportunità tra donne e uomini.

Si tratta di articoli che discendono dal principio fondamentale dell’uguaglianza dei cittadini dell’uno e dell’altro sesso davanti alla legge – art. 3 Cost, primo comma-, che si riferisce anche all’uguaglianza sostanziale nell’assegnare alla Repubblica il compito  di rimuovere gli ostacoli  che di fatto impediscono tale uguaglianza – art. 3 Cost, secondo comma- .

Sono le norme costituzionali alle quali si devono anche le norme di garanzia di genere previste in numerose leggi regionali elettorali (per le quali va ricordato anche l’art. 117 Cost.), senza dimenticare  la tripla preferenza di genere prevista dalla legge elettorale per il Parlamento europeo, fino ad arrivare ad alcune norme di garanzia di genere che erano state inserite, sia pure a fatica, nell’ITALICUM.

In breve:

Camera

Per il proporzionale della Camera è previsto l’obbligo di liste alternate per genere a pena di inammissibilità.

Per le capolisture presentate a livello nazionale da una singola forza politica va rispettato il 60% massimo del sesso più rappresentato, con arrotondamento all’unità più prossima.

Per il maggioritario Camera nei collegi uninominali deve essere rispettato il 60% massimo con arrotondamento all’unità più prossima. nel complesso delle candidature uninominali a livello nazionale.

L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni. Non è chiarito però come l’Ufficio debba operare, in assenza della previsione di una misura sanzionatoria, nei casi del mancato rispetto del massimo delle capolisture e delle candidature uninominali.

 Senato

Per il proporzionale del Senato è previsto l’obbligo di liste alternate per genere a pena di inammissibilità a cura dell’Ufficio regionale.

Per le capolisture presentate a livello regionale da una singola forza politica va rispettato il 60% massimo del sesso più rappresentato con arrotondamento all’unità più prossima..

Per il maggioritario Senato nei collegi uninominali deve essere rispettato il 60% massimo con arrotondamento all’unità più prossima. nel complesso delle candidature uninominali a livello regionale..

Anche in questo caso non è chiarito come l’Ufficio regionale debba operare, in assenza della previsione di una misura sanzionatoria, nei casi del mancato rispetto del massimo delle capolisture e delle candidature uninominali.

E’ possibile votare donna?

Per rispondere bisogna prima rispondere alla domanda

A chi andrà il mio voto?

Le pluricandidature

Gli effetti distorsivi delle pluricandidature sono gravi perché impediscono di conoscere se il proprio voto concorrerà all’elezione del candidato o candidata prescelto nel maggioritario e dei candidati e delle candidate della lista votata nel proporzionale.

Né può essere ignorato che altri effetti distorsivi possono derivare dall’eventuale trasferimento dei voti ottenuti dalle liste che non raggiungono il minimo dei consensi.

Le pluricandidature rispetto al porcellum sono state limitate a cinque ed è ora anche previsto un sistema automatico di individuazione in caso di più risultati positivi, ma rimangono criticabili perché permettono di trasferire  consensi per un/una candidato/a ad altre candidature.

Da notare che le conseguenze negative delle pluricandidature sono state messe in evidenza quasi esclusivamente  per attaccare alcune candidate criticando  la loro presenza in più liste, in contemporanea con la candidatura in un collegio uninominale, in quanto nel proporzionale trasferiscono a un uomo il voto espresso per una donna.

La risposta alle due domande è che si può votare donna individuando le donne candidate che stimiamo, dopo aver capito quali sono i quattro collegi che troveremo nelle nostre due schede,  ma non possiamo sapere se quel voto andrà effettivamente a lei.

Queste le norme:

Sia alla Camera, sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5 (art. 19 TU Camera richiamato dall’art. 9 TU Senato).

Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero (su cui l’art. 5 detta ulteriori disposizioni – v. infra).

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale (art. 85 TU Camera, richiamato dall’art. 17-bis TU Senato).

http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforma_elettorale

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate (art. 18-bis TU Camera, art. 9 TU Senato).

Il Ministero dell’interno è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari.

Sia alla Camera, sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5 (art. 19 TU Camera richiamato dall’art. 9 TU Senato).

Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero (su cui l’art. 5 detta ulteriori disposizioni – v. infra).

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale (art. 85 TU Camera, richiamato dall’art. 17-bis TU Senato).

Come funziona l’effetto flipper

http://www.youtrend.it/2018/01/27/rosatellum-effetto-flipper-come-funziona-assegnazione-seggi-proporzionale-camera-senato/

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