STATUTO
“ASSOCIAZIONE ASPETTARE STANCA”
STATUTO
Art. 1 Denominazione, sede, durata
E’ costituita la libera organizzazione nazionale di donne, denominata “Associazione Aspettare Stanca” in forma di Associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile (d’ora in poi “Associazione”).
L’Associazione ha sede in Roma, Via Napoleone Colajanni n. 4, e ha durata indeterminata.
Art. 2 Disciplina
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
Art. 3 Finalità
L’Associazione, con l’apporto delle Socie, degli Aderenti a livello nazionale e dei Gruppi locali di cui ai successivi articoli del presente Statuto, nel quadro etico che assume il valore primario della persona e il senso di responsabilità nel collettivo, ha lo scopo di:
difendere la specificità dei soggetti “donne” che, per ragioni storiche e culturali, evidenziano una differenza con il mondo maschile che non può essere ignorata;
promuovere il dibattito culturale, la partecipazione civile e il consenso politico necessari per ottenere una politica a livello nazionale e decentrato ispirata ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e caratterizzata da un ordinamento e un metodo di azione democratici che comprenda tra gli obiettivi prioritari la piena partecipazione di uomini e donne alla politica;
valorizzare l’impegno delle donne che credono nella partecipazione, in particolare di quelle impegnate nei comitati di quartiere, negli organismi scolastici, nelle consulte delle donne, nelle Associazioni culturali e nel volontariato, stanche di aspettare dagli uomini il diritto a parlare, stanche di farsi rappresentare da un Parlamento e da amministrazioni locali che non corrispondono alla composizione del Paese, non sempre attenti agli interessi della collettività ed alla conservazione delle risorse per le generazioni future, stanche anche di aspettare per un esame medico o per l’autobus che non arriva mai;
adoperarsi affinché nelle istituzioni democratiche e nei luoghi decisionali siano presenti tante donne, per raggiungere una presenza paritaria, corrispondente alla realtà anagrafica del Paese, negli organismi rappresentativi e nei consigli di amministrazione degli enti e delle aziende di pubblico servizio.
L’Associazione, prioritariamente tramite il proprio sito e le mailing list, in rete con siti e Gruppi analoghi:
a) promuove appositi atti normativi e azioni positive, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, delle Direttive comunitarie e degli Atti internazionali;
b) sostiene le donne nel percorso politico, sia nell’accesso alle candidature e in campagna elettorale, sia nei luoghi decisionali, che dovranno essere aperti alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli e organizzati;
c) sollecita i partiti e gli organismi rappresentativi a farsi carico della questione della rappresentanza di genere e della scarsa presenza delle donne nei luoghi decisionali.
d) si propone come luogo d’incontro e di aggregazione, per contribuire alla crescita politica, sociale, civile e umana con riferimento costante alle differenze di genere ed alla promozione della presenza delle donne nelle istituzioni, nel lavoro, nel sociale;
e) favorisce l’ampliamento della Rete INTERNET di donne e delle comunicazioni istituzionali;
f) incentiva le donne all’uso della rete , sensibilizzando anche quelle che ancora non si avvalgono di tutte le grandi possibilità offerte dalle nuove tecnologie a “fare rete“ nella loro attività professionale e come cittadine utenti per soddisfare le esigenze di comunicazione sui trasporti, traffico, salute, servizi e per far conoscere le loro posizioni ed idee;
g) raccoglie e dirama informazioni e cura contatti in rete e con presenza delle Socie alle iniziative utili alle proprie finalità;
h) organizza seminari, corsi ecc. e cura il coordinamento con i Gruppi locali;
i) contatta riviste e radio nazionali e locali perché diano più spazio al protagonismo femminile;
j) assicura la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati di genere sulle elette e sugli eletti Camera e Senato e sulle nomine;
k) promuove collaborazioni e intese con altre organizzazioni, Associazioni o comitati che, in ambito europeo, nazionale, regionale, operano in sintonia e/o in complementarietà con gli scopi e le finalità dell’Associazione e sostiene le iniziative nel campo politico, sociale e culturale di organismi con finalità analoghe;
l) promuove tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità, anche tramite la costituzione di Gruppi locali, in particolare attraverso la organizzazione di eventi sociali e culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari) e la pubblicazione, edizione e diffusione in proprio di libri, opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché studi e ricerche.
Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione, può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori occasionali o a progetto esterni, stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.
Art. 4 Gruppi locali
L’Associazione svolge la propria attività anche a livello locale, attraverso Gruppi di Socie che eleggono nel proprio ambito una Coordinatrice, la quale, se sussistono le condizioni previste nel successivo articolo 14 del presente Statuto, entra a far parte di diritto nel C.D. nazionale.
L’Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo, un apposito Regolamento dei Gruppi locali che prevede la costituzione dei Gruppi locali eventualmente anche sotto forma di Associazioni locali che si dotano di un proprio Statuto, secondo le linee indicate nel Regolamento.
La Coordinatrice del Gruppo locale rappresenta l’Associazione nell’ambito del territorio di competenza, promuove le iscrizioni di nuove Socie ed Aderenti, svolge funzioni di coordinamento e adotta, nell’ambito delle finalità, del programma e delle linee guida dell’Associazione, le iniziative necessarie per lo sviluppo dell’Associazione stessa.
L’Associazione non risponde delle azioni e delle obbligazioni eventualmente assunte dai Gruppi e dalle Associazioni locali se non espressamente autorizzate dal Comitato Direttivo.
L’Associazione, attraverso i Gruppi locali:
- raccoglie e dirama informazioni locali;
- organizza iniziative di livello locale, anche attraverso la raccolta e elaborazione dei dati di genere sulle elette e sugli eletti e sulle nomine ai vari livelli;
- cura i contatti con le Associazioni e i Gruppi locali, allo scopo di promuovere attività quali, ad esempio:
- i bilanci partecipativi di genere per il miglior l’utilizzo delle risorse esistenti;
- il miglioramento della qualità ambientale, attraverso un’informazione corretta a partire dalla famiglia e, dunque, dalle prime e più importanti forme di rispetto dell’ambiente, per la raccolta differenziata, l’uso corretto delle risorse naturali, energetiche ed idriche, la tutela e la fruibilità dei Parchi;
- le potenziali risorse culturali stimolando eventi culturali, ai vari livelli e favorendo gli scambi tra culture diverse, con particolare riguardo agli stranieri e soprattutto alle donne extracomunitarie che si stanno inserendo nell’ ambito familiare, lavorativo, o di studio;
- si collega agli organismi istituzionali del territorio affinché siano promossi le consulte delle donne, il garante dell’infanzia, gli sportelli donna, per i disturbi del comportamento alimentare, e lo sportello sicurezza, allo scopo di assicurare dignità anche alle donne più anziane, tutela e sostegno con microcredito, riqualificazione e incubatori d’impresa per le madri sole a rischio di povertà.
I rapporti tra i vari livelli e organismi sono regolati sulla base del principio di sussidiarietà.
Pertanto, gli organi nazionali e regionali intervengono solo se e nei limiti in cui gli obbiettivi culturali e politici non possono essere realizzati dalle Associazioni e dai Gruppi locali con maggiore efficacia.
Art. 5 Socie e Aderenti
L’iscrizione all’Associazione è individuale. Possono essere ammesse quali Socie dell’Associazione le donne e ammessi come Aderenti anche gli uomini e le Associazioni che condividono le finalità indicate nel presente Statuto e s’impegnano a realizzarle versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Non possono associarsi o aderire all’Associazione coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari o per altri reati che comportano incompatibilità sostanziale con le finalità dell’Associazione, valutata di volta in volta dal Collegio dei Probiviri.
Sono Socie Fondatrici le Socie che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e hanno sottoscritto il presente Statuto.
Sono Socie Ordinarie le Socie che aderiscono successivamente e partecipano all’Associazione versando annualmente le quote associative ordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono Socie e Aderenti benemeriti coloro che destinano all’Associazione risorse finanziarie per il finanziamento della stessa, volendo favorire la realizzazione degli intenti sociali.
Sono Socie e Aderenti onorari coloro che per incarichi e ruoli istituzionali ricoperti, per meriti scientifici, professionali, sociali e politici sono ritenuti degni di tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
Chi intende associarsi o aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande d’ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento d’accoglimento della domanda entro il termine prescelto, s’intende che essa è stata accolta.
Art. 6 Diritti ed obblighi delle Socie e degli Aderenti
L’Associazione e l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Le Socie hanno il diritto di ricevere all’atto dell’ammissione la tessera d’iscrizione all’Associazione e di poter usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall’Associazione.
Tutte le Socie maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.
Tra le Socie vige una disciplina uniforme delle modalità associative e del rapporto associativo e pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione di partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 Perdita della qualità di Socia o Aderente
La qualità di Socia o Aderente viene meno per decesso (per le persone fisiche), scioglimento (per le Associazioni), recesso, esclusione o decadenza secondo le norme del presente Statuto.
La Socia o l’Aderente all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare, a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dalla stessa; il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui perviene a conoscenza del Consiglio stesso.
Art. 8 Esclusione e decadenza delle Socie e degli Aderenti
In caso d’inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione all’Aderente, a mezzo notifica o racc. A.R., del provvedimento d’esclusione, salvo il caso di impugnazione della deliberazione al Collegio dei Probiviri.
Le Socie e gli Aderenti potranno inoltre essere dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dalla loro qualità di Socie o Aderenti, in caso di mancato integrale versamento della quota associativa annuale entro i due anni successivi.
Possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta le Socie e gli Aderenti che hanno arrecato, con dolo o colpa grave, danno e grave pregiudizio all’Associazione.
Coloro che sono dichiarati decaduti od esclusi possono impugnare al Collegio dei Probiviri la relativa deliberazione che ritengono invalida, illegittima e/o ingiusta, con apposito ricorso scritto, che dovrà essere inviato al Collegio a mezzo racc. A.R., a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di esclusione e/o di decadenza.
Il ricorso prodotto entro il suddetto termine sospende temporaneamente l’efficacia del provvedimento di decadenza e/o d’esclusione.
In caso di destituzione da una carica o di privazione della capacità di ricoprire cariche nell’Associazione, la decisione deve essere motivata.
Art. 9 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea delle Socie
b) Il Consiglio Direttivo
c) La Presidente del Consiglio Direttivo
d) La Vice Presidente
e) Il Collegio dei Revisori dei conti
f) Il Collegio dei Probiviri
Art. 10 Composizione dell’Assemblea nazionale
L’Assemblea è composta di tutte le Socie all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dalla Vice Presidente.
Art. 11 Convocazione dell’Assemblea
La Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, purché in Italia, mediante comunicazione scritta, posta elettronica oppure a mezzo fax – contenente indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, e l’elenco delle questioni da trattare – che deve pervenire a tutte le Socie all’indirizzo risultante dal Libro delle associate all’Associazione, almeno otto giorni prima dell’adunanza stessa. Al momento dell’iscrizione la Socia indica il sistema che preferisce per ricevere le comunicazioni.
Qualora il numero delle Socie sia superiore a cinquanta, il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di convocazione, anche non dirette a ciascuna Socia, tali da rendere conoscibile la convocazione a tutte le Socie.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione della Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno (entro il 30 Aprile) per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni volta in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea deve essere convocata nel caso sia presentata alla Presidente o alla Vice Presidente o a una delle componenti del Consiglio Direttivo domanda motivata e firmata da almeno un decimo delle Socie.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile.
Art. 12 Quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutte le Socie regolarmente iscritte e non decadute od escluse, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altre Socie. Ogni Socia non può avere più di due deleghe.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle Socie; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle Socie presenti.
Ogni Socia ha diritto ad un voto. L’esercizio del diritto di voto è condizionato al versamento della quota associativa. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche allo Statuto e per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera con le maggioranze previste dai successivi artt. 23 e 24 del presente Statuto.
Art. 13 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) nomina il Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione ed approva il programma annuale dell’attività proposta dal Consiglio Direttivo;
c) delibera sulle modifiche del presente Statuto
d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
e) delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto;
f) delibera sui provvedimenti d’esclusione e di decadenza dalla qualità di associata e di Aderente adottati dal Consiglio Direttivo in caso di disaccordo tra questo ed il parere del Collegio dei Probiviri emesso a seguito del ricorso dell’interessata;
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici Socie elette dall’Assemblea delle Socie per la durata di due anni. Sono inoltre componenti di diritto del C.D. le Coordinatrici dei Gruppi locali con almeno dodici Socie.
Il Consiglio può cooptare fino a cinque Socie.
In caso di recesso o decesso di una Consigliera il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno una Presidente, una Vice Presidente, una Segretaria generale, e una Tesoriera. La Segretaria generale può coprire anche l’incarico di Tesoriera.
La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento della Presidente.
Il Consiglio si riunisce su convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre delle sue componenti e in ogni caso almeno due volte l’anno sul compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vice Presidente; in assenza di entrambe, dalla più anziana di età delle presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle Socie componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, a cura della Segretaria Generale, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea, predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le associate dopo l’approvazione dell’Assemblea, adotta i provvedimenti di decadenza e/o di esclusione delle Socie e degli Aderenti nei casi previsti dallo Statuto ed ha l’obbligo di rimettere all’Assemblea, all’uopo convocata, la decisione di confermare o meno le deliberazioni di esclusione e/o di decadenza sulle quali è in disaccordo con il parere emesso dal Collegio dei Probiviri in esito al ricorso proposto dall’interessato, dà attuazione alle delibere dell’Assemblea delle Socie e fissa i contributi annuali.
Art. 15 Presidente del Consiglio Direttivo
La Presidente del Consiglio Direttivo è eletta dal Consiglio nel proprio ambito a maggioranza assoluta dei voti, nella prima seduta convocata dalla componente più anziana di età.
La Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
La Presidente dura in carica due anni e può essere rieletta consecutivamente una sola volta.
La sua carica può essere revocata dall’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno delle Socie. La Presidente del Consiglio Direttivo è la rappresentante legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
Alla Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, nel rispetto delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale la Presidente riferisce circa l’attività compiuta. Nella sua attività è coadiuvata dalla Segretaria e dalla Tesoriera, di cui all’articolo 16.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
La Presidente convoca e presiede l’Assemblea delle Socie e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
La Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
La Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio, potrà procedere alla nomina di commissioni, Gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività ed a quella dell’Associazione.
Art. 16 La Segretaria e la Tesoriera
La Segretaria generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva con la Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento e l’amministrazione dell’Associazione, cura la tenuta del Registro delle Socie e degli Aderenti, del Libro Verbali dell’Assemblea e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo
Alla Tesoriera sono affidate le competenze contabili dell’Associazione.
La Tesoriera predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dal presente Statuto, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione, compreso l’eventuale “Libro dei beni inventariali”, nonché alla conservazione della documentazione relativa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, a firma congiunta con la Presidente.
Art. 17 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote versate dalle Socie e dagli Aderenti;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio:
- fondi derivati da raccolte pubbliche;
- contributi corrisposti per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
- ogni altro tipo di entrata.
Art. 18 Contributi – Erogazioni, donazioni e lasciti
I contributi delle Socie e degli Aderenti sono costituiti dalle quote d’iscrizione annuali, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, anche in misure diverse, a seconda della categoria e delle fasce d’età.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione stessa.
La Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera consiliare, che autorizza la Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra le associate, anche in forme indirette.
Art. 19 Collegio dei Revisori dei conti
La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre a cinque componenti, eletto annualmente dall’Assemblea delle Socie.
Il Collegio dei revisori dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale redigendo una relazione ai bilanci annuali; potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo.
Non può essere nominato revisore chi sia o sia stato negli ultimi due anni prima della nomina, membro del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, ovvero si sia trovato in rapporto di servizio con l’Associazione ovvero con le Associazioni collegate, oppure abbia ricevuto regolarmente retribuzioni dalle medesime.
Art. 20 Delle cariche in generale
Tutte le cariche sono onorifiche, salvo che, per specifici compiti assegnati nell’ambito dell’organizzazione, ivi compresa la carica di Revisore, il Consiglio Direttivo deliberi la spettanza di compensi adeguati all’attività svolta in favore dell’Associazione.
Art. 21 Collegio dei Probiviri
Spetta al Collegio il compito di valutare qualunque comportamento degli iscritti che possa aver violato le regole stabilite dal presente Statuto. Il Collegio ha inoltre il compito di giudicare sul ricorso promosso dalle Socie e dagli Aderenti avverso i provvedimenti d’esclusione e/o di decadenza che li riguardano, con l’obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Il Collegio dei Probiviri è formato di tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto con voto limitato a due preferenze. I primi tre votati ricopriranno il ruolo di effettivi e i secondi tre quello di supplenti.
I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti per due anni. Essi non possono far parte del Consiglio Direttivo né del Comitato Esecutivo, non possono trovarsi in rapporto di servizio con l’Associazione ovvero con le Associazioni collegate, né ricevere regolarmente retribuzioni dalle medesime. Essi sono indipendenti e non vincolati ad istruzioni.
Tutte le decisioni del Collegio sono adottate con parere motivato.
Art. 22 Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione intercorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti quelli che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese dei richiedenti.
Il rendiconto economico e finanziario deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione ed essere debitamente trascritto o allegato al libro dei verbali dell’Assemblea dei soci.
Art. 23 Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi delle votanti che rappresentino la metà più una delle Socie. Tutte le socie e i partecipanti maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
Art. 24 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria delle Socie, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. La delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quarti delle Socie.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all’articolo 8 della Legge 266/91
Art. 25 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore per le attività senza fini di lucro.
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